Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una corsa sempre più impegnativa all’uso dei bonus, ma sono davvero determinanti e ci offrono la possibilità di garantire la realizzazione finale prefissata?
Il Superbonus 110 sicuramente ha rappresentato la più grossa manovra economica degli ultimi 40 anni nel settore dell’edilizia, che però è stata segnata da troppe confusioni legislative, norme ed applicazioni in itinere, che spesso hanno creato grosse difficoltà a tecnici e a tutti gli operatori del settore.
La porta dei bonus non è chiusa, ma lo scontento per come è stata gestita tutta l’operazione sta facendo evidenziare un malessere sotto tutti i punti di vista: dal cliente che si lamenta di opere non completate o mal rifinite; dai tecnici sovraccaricati di lavoro e non sempre pagato adeguatamente; da General Contractor costituiti per l’operazione Bonus, che per loro avidità di guadagni, affrontano il tutto con la tanta agognata rincorsa ai crediti e facendo anticipare spese e materiali alle imprese; banche che non riescono a liquidare, fiscalisti che non sanno più cosa esaminare per avere una corretta pratica, e intanto, imprese e tecnici che aspettano di essere pagati.
Molte le speranze vane di progettisti ed imprese a realizzare il grande salto, non di classe energetica.
Allora bisogna chiedersi, cosa bisogna fare per sfruttare meglio i bonus? La risposta immediata è, che nessun bonus, sebbene generato crea guadagno, perché quei soldi da qualche parte devono rientrare, e soprattutto non esistono opere in edilizia gratis. Forse che lo slogan iniziale del “Tutto Gratis” ha generato adesso un malcontento generale? Non è solo questo! Ma bensì aver gestito male fin dall’inizio l’operazione, pensando che le banche potessero liquidare all’infinito. Oltre a questo, le materie prime hanno subito una impennata dei prezzi, non avendo così modo di quantificare adeguatamente i prezzari, secondo i costi imposti dai massimali previsti dei decreti-legge. Questa condizione sicuramente non ha favorito il committente, trovandosi spesso frodato, e pagando opere ad un costo più elevato rispetto a prezzi normali del mercato. Qualcuno potrebbe dire, più cresce la domanda più cresce l’offerta, ma la domanda è cresciuta perché è stata presentata come una enorme speranza di guadagno per tutti.
Bonus si o no, dipende? Se ben utilizzati, attraverso un’attenta progettazione e uso di materiali certificati è possibile, ma se invece, cercando di stare nella corsa, e non preoccupandosi del suo ritorno economico futuro, può essere solo uno spreco di denaro.
Nel grande “villaggio“dei bonus districarsi tra burocrazia, requisiti tecnici e certificati non è roba da poco, e bisogna riuscire ad ottimizzare le opere e scegliere le opzioni giuste, se no il tentativo di aver fatto una buona opera rimane invano.
Nel 2023 ci sono delle novità rispetto al Bonus Finestre, per le spese di sostituzione, oltre la detrazione fiscale o credito d’imposta al 90%, se rientra nei lavori trainati associati a quelli trainanti del Superbonus, e al 50% se eseguito come singolo intervento di ristrutturazione o risparmio energetico, fino al 31 dicembre 2024 si potrà usufruire anche il solo bonus per barriere architettoniche con detrazione al 75% con sconto in fattura o cessione del credito.
Attenzione! Questo bonus nasce per migliorare il comfort ed il benessere abitativo delle nostre case. L’obiettivo è quello di aggiungere al comfort termico e acustico, la vivibilità delle nostre abitazioni e la possibilità di adattarsi alle esigenze che possono insorgere nel tempo.
Sebbene nel D.M. 236/1989 che detta la norma sull’abbattimento delle barriere architettoniche: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, questa non è stata chiarita sui presupposti allegati alla misura del bonus 75, e mi spiego meglio.
Il punto delicato, sul quale occorre prestare attenzione, è legato alla natura delle opere, che devono essere di effettiva “eliminazione” di barriere preesistenti. Quindi sarà opportuno che il contribuente, per ogni singolo lavoro che prevede di fare, vada a documentare, preferibilmente per tramite di un professionista, non solo che le nuove opere siano realizzate a norma del DM 236/1989, che disciplina tutti i requisiti tecnici, ma anche che quelle preesistenti non lo siano. Potrebbe non essere sufficiente, o prestarsi a possibili contestazioni, una generica dichiarazione allegata al progetto.
Il D.M. 236/89 stabilisce i parametri tecnici e dimensionali per gli edifici e degli spazi privati.
- le dimensioni minime delle porte,
- le caratteristiche delle scale,
- la pendenza delle rampe pedonali,
- gli spazi necessari alla rotazione di una sedia a ruote,
- le dimensioni degli ascensori e le casistiche della loro necessità,
- le caratteristiche di un servizio igienico accessibile ed altri ancora.
Per i serramenti: non è detto che nell’ambito di un edificio o di una singola unità risultino tutti inadeguati all’uso da parte di disabili, perché le portefinestre (è un esempio) potrebbero avere la maniglia ad altezza corretta, ma non le finestre. In tal caso, spetta la detrazione al 75% (in 5 anni) solo per le spese per l’installazione delle seconde: le prime potranno essere detratte solo al 50 o solo al 65% (in 10 anni) a seconda dei casi, entro i massimali del bonus casa o dell’ecobonus “classici”.
Attenzione agli slogan pubblicitari delle grandi catene o GDO che vi fanno apparire questo bonus semplice nella sua applicazione.
Per non rischiare di commettere errori che un domani potrebbero essere contestati dall’Agenzia delle Entrate, l’unico modo è quello di attenersi rigorosamente al testo della norma e fare riferimento alla specifica prassi fiscale maturata sul punto che, nel caso del bonus 75%, al momento, è limitata.
- Porte e finestre devono essere facilmente utilizzabili;
- devono avere meccanismi e parti mobili accessibili e facilmente manovrabili;
- le porte di ingresso devono avere una luce netta di 80 cm, quelle interne di almeno 75cm.
- Le maniglie vanno posizionate tra 85 e 95 cm.
- le finestre devono avere maniglie o sistema di comando tra cm 100 e 130.
- Gli spigoli dell’anta devono essere sicuri.
- Le ante facilmente utilizzabili.
La spesa ammissibile per importo totale dei lavori che riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche
- 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti o con accesso autonomo;
- 40.000 euro per unità immobiliare per edifici 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per unità immobiliare oltre le 8 unità immobiliari.
Le opere inoltre non sono trainate da nessun altro intervento ed è possibile effettuare la detrazione del 75% in 5 quote annuali, in detrazione o sconto in fattura e cessione del credito, ed è accessibile anche per chi non ha deficit di deambulazione. Non vi è un bonifico parlante ma bensì quello già utilizzato dal decreto MITE: “Bonus 75% barriere architettoniche art. 119-ter DL 34/2020 e può essere utilizzato quello per l’ecobonus, a condizione che nella causale venga specificato per lavori inerenti bonus 75 per eliminazione barriere architettoniche.
L’applicazione delle norme tecniche, deve essere garantita anche nel tempo, quindi con materiale adeguati come legno o metallo, che oltre a non inquinare l’ambiente possono garantire le loro prestazione anche più di 20anni e non può essere discriminatorio al contempo per quello che riguarda il risparmio energetico.
Quindi prima di parlare di sostituzione o di Bonus Infissi, bisogna attenzionare la problematica inerente al fabbricato o casa, per garantire al meglio il suo risultato in termini di tempo e denaro. Scegliere il giusto incentivo dipende soprattutto, nell’evitare di fare corse, che poi nel tempo non producono un buon intervento migliorativo!